Accantonamenti e contributi
- Accantonamento per ore ordinarie lavorate e festività
retribuite
- Accantonamento per malattie e infortunio
- Accantonamento per ferie
- Anticipazione per riposi annui e festività 2 Giugno
- Periodo e modalità di pagamento ai lavoratori
- Trattenute sindacali
- Percentuale dei contributi e delle quote di accantonamento (nuove
percentuali dal 01/08/2008)
- Contributi Casse Edili - Ritenute fiscali
- Trattamento previdenziale dei contributi versati alle Casse Edili
- Contributi Casse Edili - Conti Correnti
- Accordi regionali sulla trasferta
1. Accantonamento per ore ordinarie lavorate
e festività retribuite
I datori di lavoro sono tenuti ad accantonare presso le Casse
Edili gli importi dovuti ai propri dipendenti a titolo di gratifica
natalizia, permessi individuali.
Al lavoratore spetta pertanto l'accantonamento lordo, ma l'importo accantonato alla Cassa Edili viene depurato in via convenzionale delle ritenute previdenziali e fiscali e risulta pari al netto convenzionale del salario relativo alle ore di lavoro ordinarie lavorate o retribuite per festività, comprensivo di paga base, contingenza, indennità territoriale di settore e superminimi.
(Per le % lordo/netto consultare la relativa tabella).
2. Accantonamento per malattie e infortunio
Anche per i periodi di assenza dal lavoro a causa di malattia e infortunio i datori di lavoro devono accreditare in busta e accantonare alle Casse Edili, il trattamento di cui al punto 1, calcolato per l'orario contrattuale in atto o per il minor orario previsto dal rapporto individuale di lavoro.
Il trattamento in parola spetta all'operaio non in prova per l'intero
periodo di conservazione del posto (nove mesi consecutivi o, nel
caso di più malattie o ricadute, nove mesi nell'arco di 20
mesi consecutivi).
L'accantonamento deve essere fatto per intero anche qualora il lavoratore percepisca il 50% della retribuzione.
3. Accantonamento per ferie
Nei periodi di ferie godute e di ferie non godute per interruzione del rapporto di lavoro, matura la gratifica natalizia, e pertanto i datori di lavoro devono accreditare in busta ai lavoratori la relativa percentuale.
4. Anticipazione per riposi annui e festività
2 Giugno
In caso di permessi per i quali è prevista la retribuzione,
i datori di lavoro anticipano direttamente in busta paga ai lavoratori
un importo corrispondente al salario perso.
In occasione della ricorrenza della festività del 2 giugno, i datori di lavoro corrispondono il trattamento economico previsto a norma di legge per le festività, nella misura di 8 ore, più il
relativo accantonamento in Cassa Edili. Gli importi di queste anticipazioni
(permessi individuali e 2 giugno) vengono recuperati dai datori lavoro
sui versamenti mensili alla Cassa Edili e da questa trattenuto ai
lavoratori in occasione della liquidazione annuale.
L'anno edile non corrisponde all'anno solare.
Il periodo edile va dal 1° OTTOBRE dell'anno precedente al 30 SETTEMBRE
dell'anno in corso.
(es.: ANNO EDILE 2004: DAL 01/10/2003 AL 30/09/2004).
Poiché nella quota netta versata in C.E. a titolo di gratifica
natalizia è compresa già la percentuale per permessi e riposi retribuiti,
al 30 Settembre di ogni anno edile i permessi non utilizzati si azzerano
perché verranno liquidati ai lavoratori con l'assegno che la Cassa
Edili invierà nel mese di dicembre. Non ci sono mai, perciò, residui di permessi riferiti agli anni
edili passati.
E' buona norma controllare - ogni volta che viene utilizzato un permesso
- che ci sia copertura con l'accantonamento positivo versato dal
1° Ottobre fino a quel momento, tenendo conto che la Cassa
Edili trattiene già sugli accantonamenti una percentuale relativa
alla eventuale delega sindacale firmata dal lavoratore stesso alle
00. SS. territoriali, o una percentuale per adesione contrattuale
se non ha firmato la delega.
Chiediamo pertanto la collaborazione delle imprese e dei consulenti,
affinché non si verifichi che a dicembre, un lavoratore anzichè ricevere
l'assegno della gratifica natalizia dalla Cassa Edili, si ritrovi
a dover restituire somme di denaro per aver percepito quote di anticipazioni
maggiori delle quote accantonate dalle imprese a suo nome.
5. Periodo e modalità di pagamento ai lavoratori
La liquidazione dell'Accantonamento viene effettuata dalla Cassa Edili nel periodo dall'1 al 20 dicembre di ogni anno. In questa occasione vengono normalmente pagate le somme accantonate per i periodi dall'ottobre dell'anno precedente al settembre successivo.
Le somme poste in pagamento vengono inviate dalle Casse Edili ai lavoratori beneficiari, a mezzo posta, mediante mandato di pagamento C/O Unicredit Banca, o a richiesta dei lavoratori tramite bonifico bancario, accompagnate da una distinta che riporta tutti i dati relativi ai singoli versamenti e anticipazioni dei datori di lavoro e le trattenute sindacali.
6. Trattenute sindacali
In occasione della liquidazione vengono trattenute:
- ai lavoratori che hanno sottoscritto la delega, un contributo sindacale il cui importo, secondo i calcoli delle Organizzazioni Sindacali, è corrispondente all' 1% del salario;
- a tutti gli altri, la quota di adesione contrattuale provinciale, corrispondente allo 0,40% del salario.
Le suddette trattenute, previo ragguaglio della percentuale, vengono calcolate sull'intero importo accantonato, al lordo delle anticipazioni per riduzione d'orario.
7. Percentuale dei contributi e delle quote di
accantonamento
IMPORTANTE :
Il Contributo dello 0,30% (di cui all’accordo del 3/11/2011) è dovuto dalle aziende solo sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori con qualifica Apprendista con le modalità previste per le altre contribuzioni.
Il Contributo R.L.S.T pari allo 0,20% (percentuale variata con accordo del 13/7/2006) è dovuto solo dalle aziende che occupano fino a 15 dipendenti e che non hanno al loro interno il R.L.S.. Il numero dei dipendenti si rileva al 30/09 di ogni anno e comprende anche gli impiegati. |
Imprese private |
Percentuali contributi |
| DESTINAZIONE |
A CARICO AZIENDE |
A CARICO LAVORATORI |
TOTALI |
APE |
3,40% |
0 |
3,40% |
Cassa Edili |
1,85% |
0,40% |
2,25% |
Prestazioni provinciali |
1,20% |
0 |
1,20% |
Ente Scuola e CTP |
0,70% |
0 |
0,70% |
Contributo lavori usuranti |
0,10% |
0 |
0,10% |
Quota Prov.le DD.LL. |
0,36% |
0 |
0,36% |
Quota Naz.le paritetica |
0,17% |
0,17% |
0,34% |
Fondo incentivo al lavoro |
0 |
0 |
0 |
Totali Parziali |
7,78% |
0,57% |
8,35% |
RLST
(per le imprese senza RLS interno) |
0,20% |
0 |
0,20% |
Contributo CIG apprendisti
(solo sulle retribuzioni dei lavoratori Apprendisti)
|
0,30% |
0 |
0,30% |
|
Percentuali accantonamento |
Gratifica Natalizia |
Riposi Annui e 2 Giugno |
TOTALE |
LORDO |
NETTO |
LORDO |
NETTO |
LORDO |
NETTO |
10% |
7,83% |
6,075% |
4,75% |
16,075% |
12,58% |
|
Imprese Cooperative ADERENTI ALLA LEGACOOP - AGCI - CONFCOOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI MODENA |
Percentuali contributi |
| DESTINAZIONE |
A CARICO AZIENDE |
A CARICO LAVORATORI |
TOTALI |
APE |
3,40% |
0 |
3,40% |
Cassa Edili |
1,85% |
0,40% |
2,25% |
Prestazioni provinciali |
1,20% |
0 |
1,20% |
Ente Scuola e CTP |
0,70% |
0 |
0,70% |
Contributo lavori usuranti |
0,10% |
0 |
0,10% |
Quota Naz.le paritetica |
0,17% |
0,17% |
0,34% |
Fondo Incentivo al Lavoro |
0 |
0 |
0 |
Totali Parziali |
7,42% |
0,57% |
7,99% |
RLST
(per le imprese senza RLS interno) |
0,20% |
0 |
0,20% |
Contributo CIG apprendisti
(solo sulle retribuzioni dei lavoratori Apprendisti) |
0,30% |
0 |
0,30% |
|
Percentuali accantonamento - IN VIGORE DAL 01/10/2008 |
Gratifica Natalizia |
Riposi Annui e 2 Giugno** |
TOTALE |
LORDO |
NETTO |
LORDO |
NETTO |
LORDO |
NETTO |
10% |
10% |
6,075% |
4,75% |
16,075% |
14,75% |
**Sono escluse dal versamento delle q.te per riposi annui le coop che hanno sottoscritto e/o intendono sottoscrivere accordi per la gestione aziendale dei permessi sopra richiamati. Le coop interessate dovranno darne comunicazione tempestiva alla Cassa Edile per una corretta compilazione dei mut.
|
Imprese Cooperative NON ADERENTI ALLE ASSOCIAZIONI COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI MODENA |
Percentuali contributi |
| DESTINAZIONE |
A CARICO AZIENDE |
A CARICO LAVORATORI |
TOTALI |
APE |
3,40% |
0 |
3,40% |
Cassa Edili |
1,85% |
0,40% |
2,25% |
Prestazioni provinciali |
1,20% |
0 |
1,20% |
Ente Scuola e CTP |
0,70% |
0 |
0,70% |
Contributo lavori usuranti |
0,10% |
0 |
0,10% |
Quota Naz.le Paritetica |
0,17% |
0,17% |
0,34% |
Fondo Incentivo al Lavoro |
0 |
0 |
0 |
Totali Parziali |
7,42% |
0,57% |
7,99% |
RLST
(per le imprese senza RLS interno) |
0,20% |
0 |
0,20% |
Contributo CIG apprendisti
(solo sulle retribuzioni dei lavoratori Apprendisti) |
0,30% |
0 |
0,30% |
|
Percentuali accantonamento |
Gratifica Natalizia |
Riposi Annui e 2 Giugno |
TOTALE |
LORDO |
NETTO |
LORDO |
NETTO |
LORDO |
NETTO |
10% |
7,83% |
6,075% |
4,75% |
16,075% |
12,58% |
|
Aziende di fornitura lavoro temporaneo |
Percentuali contributi |
| DESTINAZIONE |
A CARICO AZIENDE |
A CARICO LAVORATORI |
TOTALI |
APE |
3,40% |
0 |
3,40% |
Cassa Edili |
1,80% |
0,40% |
2,20% |
Prestazioni provinciali |
1,20% |
0 |
1,20% |
Formazione Professionale |
4,22% |
0 |
4,22% |
Quota Prov.le DD.LL. |
0,36% |
0 |
0,36% |
Quota Naz.le Paritetica |
0,17% |
0,17% |
0,34% |
Fondo Incentivo al Lavoro |
0 |
0 |
0 |
Fondo Sospensione del Lavoro |
0,30% |
0 |
0,30% |
TOTALI |
11,45% |
0,57% |
12,02% |
|
Percentuali accantonamento |
Gratifica Natalizia |
Riposi Annui |
TOTALE |
LORDO |
NETTO |
LORDO |
NETTO |
LORDO |
NETTO |
10% |
7,83% |
6,075% |
4,75% |
16,075% |
12,58% |
|
8. Contributi Casse Edili - Ritenute fiscali
IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE INTRODOTTA DAL DECRETO LEGISLATIVO
N. 314/97, SULLA BASE, DELLE PRECISAZIONI CONTENUTE NELLA CIRCOLARE
DEL MINISTERO DELLE FINANZE DEL 4.3.99 N. 55 E TENUTO CONTO DEI RISULTATI
GESTIONALI DELLE CASSE EDILI, SI RITIENE DI DARE LA SEGUENTE INTERPRETAZIONE:
1) NON SONO SOGGETTI A IMPOSIZIONE FISCALE (IRPEF), IN QUANTO NON
DESTINATI A PRESTAZIONI ASSISTENZIALI, I SEGUENTI CONTRIBUTI:
A) contributo A.P.E. del 3,40%,
B) contributo Scuola Edile e C.T.P. dello 0,70%,
C) contributi nazionali e provinciali (0,70% aziende private, 0,17% Cooperative),
D) contributo R.S.L.T. dello 0,20%,
E) contributo lavori usuranti dello 0,10%,
F) contributo CIG apprendisti dello 0,30%
2) RIMANE SOGGETTO A IMPOSIZIONE FISCALE IL CONTRIBUTO
CASSA EDILE A CARICO DEL LAVORATORE DELLO 0,40%, OLTRE CHE IL CONTRIBUTO
CASSA EDILI A CARICO AZIENDA (1,85%) E IL CONTRIBUTO PROVINCIALE
(1,20%), CON LE MODALITÀ INDICATE NELL'ALLEGATO (vedi sotto).
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il documento - ALLEGATO: Ritenuta fiscale IRPEF sui contributi
versati alle Casse Edili
Dal 06/2009 al 05/2010
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il documento - ALLEGATO: Ritenuta fiscale IRPEF sui contributi versati alle Casse Edili
Dal 06/2010 al 05/2011
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il documento - ALLEGATO: Ritenuta fiscale IRPEF sui contributi versati alle Casse Edili
Dal 06/2011
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9. Trattamento previdenziale dei contributi versati alle Casse Edili
I contributi di finanziamento, così come previsto dalle Casse Edili, sono soggetti alla contribuzione del 15% prevista dall’art. 12, c.6, L. n. 153/1969 (così come modificato dall’art. 6, D.Lgs. n. 314/1997). Le relative modalità sono state illustrate dall’Inps nella circolare n. 263/1997 e con msg. n. 6487/1998.
Sono pertanto imponibili ai fini Inps nella sopraccitata misura tutti i contributi versati alle Casse Edili con esclusione delle Quota Naz.le paritetica (0,34%) e Quota Prov.le DD.LL. (0,36%).
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10. Contributi Casse Edili - Conti Correnti
I versamenti vanno effettuati a partire dalla denuncia di febbraio 2010, entro la fine del mese successivo
a cui si riferisce il periodo da versare,
tramite banca o conto corrente postale. La denuncia mensile telematica MUT dovrà essere inviata tassativamente entro il 20 del mese successivo.
Le nostre coordinate sono le seguenti:
| COORDINATE BANCARIE |
CASSA EDILI
DELLA PROVINCIA DI MODENA
VIA SANTI 6 -41100 MODENA
TEL. 059/332303 FAX. 059/828268
(AZIENDA CON N° POSIZIONE CHE COMINCIA CON 1) |
| PAESE |
CIN EUR |
CIN |
ABI |
CAB |
NUMERO DI CONTO CORRENTE |
| IT |
13 |
I |
02008 |
12930 |
000001172375 |
|
BANCA: UNICREDIT BANCA SPA |
AGENZIA: SEDE DI MODENA PIAZZA GRANDE |
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il documento - Coordinate bancarie CASSA EDILI
DELLA PROVINCIA DI MODENA
| COORDINATE BANCARIE |
CASSA EDILI
ED AFFINI
VIA SANTI 6-41100 MODENA
TEL. 059/332303 FAX. 059/828268
(AZIENDA CON N° POSIZIONE CHE COMINCIA CON 2) |
| PAESE |
CIN EUR |
CIN |
ABI |
CAB |
NUMERO DI CONTO CORRENTE |
| IT |
98 |
S |
02008 |
12930 |
000002863051 |
|
BANCA: UNICREDIT BANCA SPA |
AGENZIA: SEDE DI MODENA PIAZZA GRANDE |
Scarica
il documento - Coordinate bancarie CASSA EDILI ED AFFINI
11. Accordi regionali sulla trasferta.
- ANCE - FENEAL/UIL - FILCA/CISL - FILLEA CGIL del 10 giugno 2003
- CNA COSTRUZIONI - CONFARTIGIANATO - COLLEGIO EDILI UNIONAPI
- FENEAL/UIL - FILCA/CISL - FILLEA/CGIL del 28 marzo 2008
- ANCPL - LEGACOOP - AGCI - FEDERLAVORO E SERVIZI - CONFCOOPERATIVE
- FENEAL/UIL - FILCA/CISL - FILLEA CGIL del 24 settembre 2003
Le Organizzazioni sindacali e le Associazioni di categoria del settore
edile dell'Emilia Romagna, hanno sottoscritto, accordi per l'applicazione
del protocollo sulla trasferta previsto dai C.C.N.L.
Gli accordi prevedono la possibilità per un'impresa operante sul
territorio regionale, di mantenere la propria posizione contributiva, presso
la Cassa Edile di provenienza in caso di apertura di cantieri fuori provincia.
La richiesta avviene compilando ed inoltrando l'apposito modulo "Richiesta
Autorizzazione" alla Cassa Edile del luogo dove si svolgono i lavori
ed alla Cassa Edile di provenienza.
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il documento - ALLEGATO: Richiesta Autorizzazione 10062003
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il documento - ALLEGATO: Richiesta Autorizzazione 24092003
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il documento - ALLEGATO: Richiesta Autorizzazione 28032008
Per chiedere l'applicazione dell'Accordo l'azienda deve dimostrare
di essere in possesso di specifici requisiti, di seguito riportati:
- almeno 2 anni di anzianità di iscrizione continuativa alla
Cassa Edile di provenienza al momento della richiesta;
- non avere contenzioso in corso;
- essere titolare o contitolare dei lavori e, nel caso di subappalto, che
i lavori non siano inferiori a 750.000 euro.
- avanzino richiesta di autorizzazione solo per i lavoratori che siano già in
forza prima dell'inizio del cantiere (escluso quindi il personale assunto
in loco).
Verificati i requisiti, la Cassa Edile di provenienza dell'azienda provvederà a
comunicare alla banca dati regionale (B.D.R.) i dati dell'impresa
richiedente.
La Cassa Edile del luogo dove si svolgono i lavori, una volta verificati i
dati sulla B.D.R., rilascerà l'autorizzazione ad applicare l'accordo
inoltrando comunicazione scritta alla Cassa Edile di provenienza.
L'impresa autorizzata presenterà comunque una sola denuncia mensile
comprensiva di tutti i cantieri sia in provincia che fuori provincia di appartenenza.
Le imprese iscritte alle Casse Edili della Provincia di Modena che apriranno
cantieri in altre province della Regione Emilia Romagna, dovranno invece ricordarsi
di comunicare mensilmente l'elenco dei lavoratori mandati in trasferta
con le ore lavorate in ogni singolo cantiere e la paga oraria, questo per ovviare
alla mancanza sul "M.U.T." di
Modena della gestione dei cantieri.
Per il testo integrale dei singoli accordi vi rimandiamo alla consultazione
dei singoli link:
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