A.P.E.
- Accertamento al diritto
- Anzianità maturata presso Casse Edili diverse
- Determinazione dell'importo A.P.E.
- Liquidazione speciale per morte o inabilità
permanente assoluta
- Lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità
a carico dell'INPS
- Fondo pensione complementare per i lavoratori delle
imprese industriali ed artigiane edili ed affini
- Fondo per l'incentivazione al lavoro e incentivazione all'iscrizione ai fondi di previdenza complementare
1. Accertamento al diritto
Hanno diritto all'A.P.E. i lavoratori che, nel biennio utile agli
effetti della liquidazione, possono far valere almeno 1800 ore (in
molte provincie il minimale è di 2100 ore), conteggiando, oltre alle
ore ordinarie lavorate, le ore perse per malattia e infortunio, limitatamente
alle giornate indennizzate dagli istituti, o le ore accreditate in
via convenzionale per congedo matrimoniale o per servizio militare.
Le ore di lavoro ordinario e le ore perse per malattia e infortunio
vengono mensilmente denunciate dal datore di lavoro e contabilizzate
dalle Casse Edili. L'accredito delle ore convenzionali (89 mensili)
per congedo matrimoniale e servizio militare, viene invece effettuato
su domanda del lavoratore interessato, alla quale devono essere allegati
il certificato di matrimonio od il foglio di congedo, nonché la dichiarazione
del datore di lavoro attestante il periodo di assenza dal lavoro.
2. Anzianità maturata presso Casse Edili
diverse
Gli operai che hanno lavorato in diverse provincie devono far sì che
l'ultima Cassa Edili, alla quale sono iscritti, giunga in possesso
degli attestati rilasciati dalla Cassa Edili di provenienza.
Le ore risultanti dagli attestati vengono contabiiizzate dall'ultima
Cassa Edili e considerate utili agli effetti dell'accertamento del
diritto all'A.P.E.
Se alla liquidazione dell'A.P.E. deve partecipare anche la Cassa
Edili di provenienza, la Cassa Edili che accerta il diritto provvede
a dargliene comunicazione affinché questa liquidi l'importo di sua
competenza.
3. Determinazione dell'importo A.P.E.
L'importo dell'A.P.E. viene determinato moltiplicando le ore ordinarie
effettivamente lavorate nel secondo anno del biennio, per la tariffa
oraria stabilita dalle organizzazioni provinciali.
Rammentiamo, a titolo esemplificativo, che la liquidazione del Maggio-Giugno
2003, prenderà a riferimento, per l'accertamento al diritto, il biennio
1/10/2000 - 30/9/2002 e per la determinazione dell'importo A.P.E.
le ore lavorate nel periodo 1/10/2001 - 30/9/2002.
Se cambia la qualifica lo ore lavorate vengono contabilizzate separatamente
e ad esse viene applicata la rispettiva tariffa, tenuto conto dell'anzianità
maturata dal lavoratore beneficiario.
L'anzianità viene determinata in base al numero delle erogazioni A.P.E.
cui il lavoratore ha avuto diritto e la tariffa aumenta ogni biennio
fino alla 9ª erogazione.
L'anzianità si interrompe se il lavoratore per un intero biennio,
computato dal 1º ottobre al 30 settembre, non ha svolto nel settore
attività regolarmente retribuita e denunciata e, in caso di ripresa
dell'attività lavorativa, si ritorna a partire dalla 1ª erogazione.
N.B.: Sulla prestazione, la Cassa Edili, dovrà operare una ritenuta
alla fonte, a titolo di anticipo sull'imposta del reddito del lavoratore.
Per il 2002 è stata del 18%, per il 2003 è del 23%.
4. Liquidazione speciale per morte o inabilità
permanente assoluta
In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di
operai che abbiano percepito almeno una volta l'A.P.E. o abbiano maturato
il diritto alla sua liquidazione, semprechè nel biennio precedente
l'evento siano stati per loro effettuati degli accantonamenti presso
la Cassa Edili, questa, su richiesta dell'operaio medesimo o dei
suoi aventi causa (eredi), eroga una prestazione pari a 600 volte
la retribuzione oraria minima contrattuale spettante al momento dell'evento.
La retribuzione in parola è costituita da paga base contingenza e
indennità territoriale di settore.
La domanda di A.P.E. speciale o inabilità permanente deve essere corredata
in caso di invalidità da copia del libretto di pensione dell'operaio;
in caso di morte da:
- stato di famiglia;
- certificato di morte;
- atto notorio dal quale risultino gli eredi;
- copia dichiarazione di successione oppure dichiarazione di esonero
da tale obbligo (per quest'ultima può essere presentata l'autocertificazione);
- codice fiscale luogo e data di nascita di ciascun erede;
- dichiarazione del giudice tutelare nel caso di figli minorenni;
- dichiarazione della ditta dalla quale risulti il periodo in cui
il lavoratore deceduto è stato alle dipendenze e la tariffa senza
l'accantonamento che percepiva al momento dell'evento;
- n. di c/c bancario di ciascun erede sul quale effettuare il bonifico
delle somme.
5. Lavoratori titolari di assegno ordinario di
invalidità a carico dell'INPS
A questi lavoratori compete (se rientranti nell'accordo 15/11/84,
che regola il trattamento dell'A.P.E. straordinaria, e successivamente) una
prestazione dell'A.P.E. straordinaria, purché non abbiano svolto, successivamente alla concessione dell'assegno di invalidità, attività lavorativa dipendente in edilizia né in altro settore né come
lavoratori autonomi.
Il diritto a tale prestazione matura all'atto della trasformazione
dell'assegno di invalidità o in pensione di invalidità o in
pensione di vecchiaia.
L'importo della prestazione sarà determinato utilizzando le normative e le modalità di
calcolo in vigore al momento in cui decorre il diritto alla prestazione.
La domanda per ottenere la prestazione straordinaria deve essere presentata o al momento della concessione o entro 6 (sei) mesi dalla data della concessione della pensione.
6. Fondo pensione complementare per i lavoratori
delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini
Per maggiori informazioni contattare il sito di riferimento del vs. fondo di previdenza:
www.prevedi.it
www.fondapi.it
www.cooperlavoro.it
7. Fondo per l'incentivazione al lavoro e incentivazione
all'iscrizione ai fondi di previdenza complementare
REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA PROVINCIA DI MODENA DELL'ACCORDO
DEL 2 APRILE 2004
Il giorno 13 Luglio 2004 a Modena, presso la sede delle Casse
Edili,tra:
Associazione Costruttori Edili e Complementari della Provincia di
Modena, Collegio Edili API, Lega Cooperative e
Mutue, Confcooperative, AGCI, Assoedili/Anse CNA, ANAEPA Confartigianato
LAPAM, da una parte, e
FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FeNEAL-UIL, dall'altra parte.
- A) In relazione all'intesa raggiunta
fra le parti, in data 2 Aprile 2004, in materia di Istituzione
di un fondo per l'incentivazione al lavoro" (punto 2 dell'intesa),
si è convenuto quanto segue:
- A-1) L'entità del fondo da ripartire ai datori
di lavoro, per il rimborso degli oneri contributivi dovuti dagli
stessi agli Enti di previdenza
complementare, è da riferirsi all'anno edile (periodo dal 1/10
al 30/09)
- A-2) Per la prima applicazione, anno edile 2003/2004
(01 ottobre 2003 - 30 settembre 2004), il fondo è calcolato sull'imponibile
dal 1 gennaio 2004 al 30 settembre 2004.
- A-3) Il rimborso viene erogato alle imprese iscritte
alle casse edili di Modena, in regola con i versamenti contributivi
e gli adempimenti dovuti
alle casse stesse, che hanno versato ai fondi di previdenza complementare
la quota a loro carico.
- A-4) Il rimborso massimo è pari al 100% della contribuzione
versata ai fondi di previdenza complementare, e sarà riproporzionato
ai mesi di iscrizione alle casse edili di Modena.
- A-5) Il rimborso effettivamente riconosciuto sarà
rapportato alla disponibilità del fondo (punti A-1 e A-2).
- A-6) La verifica della disponibilità del fondo
e la percentuale del rimborso, è determinata entro il 30 gennaio
successivo all'anno edile
di competenza in base alla consistenza del fondo stesso e all'entità
dei contributi versati ai fondi di previdenza.
- A-7) La eventuale disponibilità residua del fondo
sarà destinata al rimborso di una parte degli oneri contributivi
versati dalle imprese
che hanno proceduto all'assunzione di giovani in età tra i 18
e i 29 anni con contratto di inserimento a tempo pieno,
purché esclusi dalle agevolazioni contributive di legge.
- A-8) Tale ultima prestazione spetta esclusivamente
per giovani assunti e/o iscritti in provincia di Modena.
- A-9) Il rimborso massimo non potrà superare il
10% della retribuzione imponibile denunciata alle casse edili
per il lavoratore in contratto
di inserimento.
- A-10) Nel caso di trasformazione del contratto
di inserimento in contratto a tempo indeterminato, la prestazione
spetterà per ulteriori
dodici mesi.
- A-11) Per consentire alla casse edili di calcolare
le prestazioni di cui al presente accordo, le imprese dovranno
inviare alle casse stesse,
entro 30 giorni dalla presentazione al Centro per l'impiego, copia
della comunicazione di assunzione dei giovani con contratto
di inserimento e quella di eventuale trasformazione del contratto
a tempo indeterminato. Unitamente alla comunicazione
di assunzione, dovrà essere inviata dichiarazione in merito alla
mancata fruizione di altre agevolazioni contributive.
- B) In relazione all'intesa
raggiunta fra le parti, in data 2 Aprile 2004, in materia di "Sperimentazione
incentivante l'iscrizione ai
fondi di previdenza complementare" (punto 3 dell'intesa),
si è convenuto quanto segue:
- B-1) L'ammontare complessivo del fondo per il finanziamento
della prestazione a favore dei lavoratori che contribuiscono ai
fondi di previdenza
complementare non potrà superare quanto stabilito ai punti A-1)
e A-2) del presente regolamento.
- B-2) La prestazione viene erogata ai lavoratori
iscritti ad un fondo di previdenza complementare, avente natura
contrattuale, per gli
operai del settore (ad oggi Prevedi, Edilpre e Cooperlavoro).
- B-3) La prestazione lorda è pari allo 0,50% della
retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine
rapporto, equivalente cioè
alla metà di quanto versato al fondo di previdenza complementare
dal singolo lavoratore.
- B-4) Per i lavoratori che all'atto della adesione,
o successivamente, scelgano di versare una percentuale superiore
al minimo (attualmente
dell'1 %) e fino al livello massimo esente (prevista oggi all'1,48
%), la prestazione, come definita, sarà dell'1%
della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di
fine rapporto, calcolato dalla data della scelta iniziale o successiva.
- B-5) Le prestazioni effettivamente erogate, definite
ai precedenti punti B-3) e B-4), saranno dipendenti per il loro
valore percentuale,
dalla disponibilità del fondo a loro destinate, così come determinato
dall'art. 3 dell'intesa provinciale del 02 Aprile
2004 di cui sopra e dal punto B-1 del presente accordo.
- C)Norme comuni.
- C-1) Le quote percentuali di cui ai punti A-4,
A-9, A-10, B-3 e B-4, nonché la verifica della disponibilità del
fondo, sono determinate
entro il 30 gennaio successivo all'anno edile di competenza.
- C-2) Le agevolazioni di cui al presente accordo
sono subordinate alla regolarità contributiva dell'impresa verso
le casse edili della provincia
di Modena.
- C-3) La erogazione da parte delle casse edili delle
suddette prestazioni, sia ai datori di lavoro, sia agli operai
iscritti ai fondi, avverrà
entro il mese di febbraio. Le casse provvederanno automaticamente
al calcolo delle prestazioni. Per i lavoratori, il pagamento
avverrà di norma in concomitanza con la liquidazione supplettiva.
Alle imprese verrà inviata comunicazione con l'importo
spettante, che potrà essere detratto dal primo versamento utile.
- C-4) Le imprese ed i lavoratori, a richiesta delle
casse edili, dovranno fornire ogni eventuale ulteriore documentazione.
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