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A.P.E.


  1. Accertamento al diritto
  2. Anzianità maturata presso Casse Edili diverse
  3. Determinazione dell'importo A.P.E.
  4. Liquidazione speciale per morte o inabilità permanente assoluta
  5. Lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità a carico dell'INPS
  6. Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini
  7. Fondo per l'incentivazione al lavoro e incentivazione all'iscrizione ai fondi di previdenza complementare

1. Accertamento al diritto

Hanno diritto all'A.P.E. i lavoratori che, nel biennio utile agli effetti della liquidazione, possono far valere almeno 1800 ore (in molte provincie il minimale è di 2100 ore), conteggiando, oltre alle ore ordinarie lavorate, le ore perse per malattia e infortunio, limitatamente alle giornate indennizzate dagli istituti, o le ore accreditate in via convenzionale per congedo matrimoniale o per servizio militare.
Le ore di lavoro ordinario e le ore perse per malattia e infortunio vengono mensilmente denunciate dal datore di lavoro e contabilizzate dalle Casse Edili. L'accredito delle ore convenzionali (89 mensili) per congedo matrimoniale e servizio militare, viene invece effettuato su domanda del lavoratore interessato, alla quale devono essere allegati il certificato di matrimonio od il foglio di congedo, nonché la dichiarazione del datore di lavoro attestante il periodo di assenza dal lavoro.

2. Anzianità maturata presso Casse Edili diverse

Gli operai che hanno lavorato in diverse provincie devono far sì che l'ultima Cassa Edili, alla quale sono iscritti, giunga in possesso degli attestati rilasciati dalla Cassa Edili di provenienza.
Le ore risultanti dagli attestati vengono contabiiizzate dall'ultima Cassa Edili e considerate utili agli effetti dell'accertamento del diritto all'A.P.E.
Se alla liquidazione dell'A.P.E. deve partecipare anche la Cassa Edili di provenienza, la Cassa Edili che accerta il diritto provvede a dargliene comunicazione affinché questa liquidi l'importo di sua competenza.

3. Determinazione dell'importo A.P.E.

L'importo dell'A.P.E. viene determinato moltiplicando le ore ordinarie effettivamente lavorate nel secondo anno del biennio, per la tariffa oraria stabilita dalle organizzazioni provinciali.
Rammentiamo, a titolo esemplificativo, che la liquidazione del Maggio-Giugno 2003, prenderà a riferimento, per l'accertamento al diritto, il biennio 1/10/2000 - 30/9/2002 e per la determinazione dell'importo A.P.E. le ore lavorate nel periodo 1/10/2001 - 30/9/2002.
Se cambia la qualifica lo ore lavorate vengono contabilizzate separatamente e ad esse viene applicata la rispettiva tariffa, tenuto conto dell'anzianità maturata dal lavoratore beneficiario.
L'anzianità viene determinata in base al numero delle erogazioni A.P.E. cui il lavoratore ha avuto diritto e la tariffa aumenta ogni biennio fino alla 9ª erogazione.
L'anzianità si interrompe se il lavoratore per un intero biennio, computato dal 1º ottobre al 30 settembre, non ha svolto nel settore attività regolarmente retribuita e denunciata e, in caso di ripresa dell'attività lavorativa, si ritorna a partire dalla 1ª erogazione.

N.B.: Sulla prestazione, la Cassa Edili, dovrà operare una ritenuta alla fonte, a titolo di anticipo sull'imposta del reddito del lavoratore. Per il 2002 è stata del 18%, per il 2003 è del 23%.

4. Liquidazione speciale per morte o inabilità permanente assoluta

In caso di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta l'A.P.E. o abbiano maturato il diritto alla sua liquidazione, semprechè nel biennio precedente l'evento siano stati per loro effettuati degli accantonamenti presso la Cassa Edili, questa, su richiesta dell'operaio medesimo o dei suoi aventi causa (eredi), eroga una prestazione pari a 600 volte la retribuzione oraria minima contrattuale spettante al momento dell'evento.
La retribuzione in parola è costituita da paga base contingenza e indennità territoriale di settore.
La domanda di A.P.E. speciale o inabilità permanente deve essere corredata in caso di invalidità da copia del libretto di pensione dell'operaio; in caso di morte da:
  • stato di famiglia;
  • certificato di morte;
  • atto notorio dal quale risultino gli eredi;
  • copia dichiarazione di successione oppure dichiarazione di esonero da tale obbligo (per quest'ultima può essere presentata l'autocertificazione);
  • codice fiscale luogo e data di nascita di ciascun erede;
  • dichiarazione del giudice tutelare nel caso di figli minorenni;
  • dichiarazione della ditta dalla quale risulti il periodo in cui il lavoratore deceduto è stato alle dipendenze e la tariffa senza l'accantonamento che percepiva al momento dell'evento;
  • n. di c/c bancario di ciascun erede sul quale effettuare il bonifico delle somme.

5. Lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità a carico dell'INPS

A questi lavoratori compete (se rientranti nell'accordo 15/11/84, che regola il trattamento dell'A.P.E. straordinaria, e successivamente) una prestazione dell'A.P.E. straordinaria, purché non abbiano svolto, successivamente alla concessione dell'assegno di invalidità, attività lavorativa dipendente in edilizia né in altro settore né come lavoratori autonomi.
Il diritto a tale prestazione matura all'atto della trasformazione dell'assegno di invalidità o in pensione di invalidità o in pensione di vecchiaia.
L'importo della prestazione sarà determinato utilizzando le normative e le modalità di calcolo in vigore al momento in cui decorre il diritto alla prestazione.
La domanda per ottenere la prestazione straordinaria deve essere presentata o al momento della concessione o entro 6 (sei) mesi dalla data della concessione della pensione.

6. Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini

Per maggiori informazioni contattare il sito di riferimento del vs. fondo di previdenza:

www.prevedi.it
www.fondapi.it
www.cooperlavoro.it


7. Fondo per l'incentivazione al lavoro e incentivazione all'iscrizione ai fondi di previdenza complementare

REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA PROVINCIA DI MODENA DELL'ACCORDO DEL 2 APRILE 2004
Il giorno 13 Luglio 2004 a Modena, presso la sede delle Casse Edili,tra:
Associazione Costruttori Edili e Complementari della Provincia di Modena, Collegio Edili API, Lega Cooperative e
Mutue, Confcooperative, AGCI, Assoedili/Anse CNA, ANAEPA Confartigianato LAPAM, da una parte, e
FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FeNEAL-UIL, dall'altra parte.
  • A)    In relazione all'intesa raggiunta fra le parti, in data 2 Aprile 2004, in materia di Istituzione di un fondo per l'incentivazione al lavoro" (punto 2 dell'intesa), si è convenuto quanto segue:
  • A-1) L'entità del fondo da ripartire ai datori di lavoro, per il rimborso degli oneri contributivi dovuti dagli stessi agli Enti di previdenza complementare, è da riferirsi all'anno edile (periodo dal 1/10 al 30/09)
  • A-2) Per la prima applicazione, anno edile 2003/2004 (01 ottobre 2003 - 30 settembre 2004), il fondo è calcolato sull'imponibile dal 1 gennaio 2004 al 30 settembre 2004.
  • A-3) Il rimborso viene erogato alle imprese iscritte alle casse edili di Modena, in regola con i versamenti contributivi e gli adempimenti dovuti alle casse stesse, che hanno versato ai fondi di previdenza complementare la quota a loro carico.
  • A-4) Il rimborso massimo è pari al 100% della contribuzione versata ai fondi di previdenza complementare, e sarà riproporzionato ai mesi di iscrizione alle casse edili di Modena.
  • A-5) Il rimborso effettivamente riconosciuto sarà rapportato alla disponibilità del fondo (punti A-1 e A-2).
  • A-6) La verifica della disponibilità del fondo e la percentuale del rimborso, è determinata entro il 30 gennaio successivo all'anno edile di competenza in base alla consistenza del fondo stesso e all'entità dei contributi versati ai fondi di previdenza.
  • A-7) La eventuale disponibilità residua del fondo sarà destinata al rimborso di una parte degli oneri contributivi versati dalle imprese che hanno proceduto all'assunzione di giovani in età tra i 18 e i 29 anni con contratto di inserimento a tempo pieno, purché esclusi dalle agevolazioni contributive di legge.
  • A-8) Tale ultima prestazione spetta esclusivamente per giovani assunti e/o iscritti in provincia di Modena.
  • A-9) Il rimborso massimo non potrà superare il 10% della retribuzione imponibile denunciata alle casse edili per il lavoratore in contratto di inserimento.
  • A-10) Nel caso di trasformazione del contratto di inserimento in contratto a tempo indeterminato, la prestazione spetterà per ulteriori dodici mesi.
  • A-11) Per consentire alla casse edili di calcolare le prestazioni di cui al presente accordo, le imprese dovranno inviare alle casse stesse, entro 30 giorni dalla presentazione al Centro per l'impiego, copia della comunicazione di assunzione dei giovani con contratto di inserimento e quella di eventuale trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Unitamente alla comunicazione di assunzione, dovrà essere inviata dichiarazione in merito alla mancata fruizione di altre agevolazioni contributive.


  • B)     In relazione all'intesa raggiunta fra le parti, in data 2 Aprile 2004, in materia di "Sperimentazione incentivante l'iscrizione ai fondi di previdenza complementare" (punto 3 dell'intesa), si è convenuto quanto segue:
  • B-1) L'ammontare complessivo del fondo per il finanziamento della prestazione a favore dei lavoratori che contribuiscono ai fondi di previdenza complementare non potrà superare quanto stabilito ai punti A-1) e A-2) del presente regolamento.
  • B-2) La prestazione viene erogata ai lavoratori iscritti ad un fondo di previdenza complementare, avente natura contrattuale, per gli operai del settore (ad oggi Prevedi, Edilpre e Cooperlavoro).
  • B-3) La prestazione lorda è pari allo 0,50% della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, equivalente cioè alla metà di quanto versato al fondo di previdenza complementare dal singolo lavoratore.
  • B-4) Per i lavoratori che all'atto della adesione, o successivamente, scelgano di versare una percentuale superiore al minimo (attualmente dell'1 %) e fino al livello massimo esente (prevista oggi all'1,48 %), la prestazione, come definita, sarà dell'1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, calcolato dalla data della scelta iniziale o successiva.
  • B-5) Le prestazioni effettivamente erogate, definite ai precedenti punti B-3) e B-4), saranno dipendenti per il loro valore percentuale, dalla disponibilità del fondo a loro destinate, così come determinato dall'art. 3 dell'intesa provinciale del 02 Aprile 2004 di cui sopra e dal punto B-1 del presente accordo.


  • C)Norme comuni.
  • C-1) Le quote percentuali di cui ai punti A-4, A-9, A-10, B-3 e B-4, nonché la verifica della disponibilità del fondo, sono determinate entro il 30 gennaio successivo all'anno edile di competenza.
  • C-2) Le agevolazioni di cui al presente accordo sono subordinate alla regolarità contributiva dell'impresa verso le casse edili della provincia di Modena.
  • C-3) La erogazione da parte delle casse edili delle suddette prestazioni, sia ai datori di lavoro, sia agli operai iscritti ai fondi, avverrà entro il mese di febbraio. Le casse provvederanno automaticamente al calcolo delle prestazioni. Per i lavoratori, il pagamento avverrà di norma in concomitanza con la liquidazione supplettiva. Alle imprese verrà inviata comunicazione con l'importo spettante, che potrà essere detratto dal primo versamento utile.
  • C-4) Le imprese ed i lavoratori, a richiesta delle casse edili, dovranno fornire ogni eventuale ulteriore documentazione.




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