Prestazioni, servizi e consulenza alle aziende: INDENNITA' STRAORDINARIA APPRENDISTI
(c.i.g.) - CIG PER EVENTI METEOROLOGICI
Dal 1° Ottobre 2011 la prestazione rivolta agli apprendisti operai in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi meteo, sarà disciplinata dal seguente regolamento:
- La prestazione sarà erogata dalla Cassa Edili per un massimo di 150 ore / anno di interruzione dell’attività lavorativa.
- La sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro.
- L’operaio apprendista dovrà risultare iscritto, presso la Cassa Edili, alla data dell’evento.
- L’impresa dovrà aver debitamente esposto nella denuncia mensile le ore di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) dell’apprendista.
- L’impresa dovrà essere in regola con i versamenti dovuti alla Cassa Edili al momento della liquidazione della prestazione.
- La prestazione riconosciuta sarà pari all’80% della retribuzione (comprensiva degli accantonamenti) persa dall’apprendista nei limiti dei massimali di legge.
- La prestazione dovrà essere anticipata all’apprendista dall’impresa che ne chiederà successivamente il rimborso alla Cassa Edili.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- PER LE IMPRESE CON PERSONALE OPERAIO E APPRENDISTA
La domanda dovrà pervenire alla Cassa Edili entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell’Inps, dell’autorizzazione all’intervento CIG per eventi meteorologici relativamente al cantiere in cui era occupato l’apprendista.
Si precisa che nel caso l’Inps autorizzi la CIG per un numero di ore inferiore a quello indicato nella richiesta della ditta, la Cassa Edili utilizzerà, ai fini del rimborso, le ore autorizzate dall’Istituto.
- PER LE IMPRESE CON SOLO PERSONALE APPRENDISTA
La domanda dovrà pervenire alla Cassa Edili entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile (MUT) relativa al periodo in cui si è verificato l’evento.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande potranno essere presentate alla Cassa Edili con le seguenti modalità:
- Consegna diretta allo sportello delle Casse Edili che rilasceranno copia del frontespizio timbrato per ricevuta
- La consegna potrà avvenire anche a mezzo fax, servizio postale e/o posta elettronica (preferibilmente certificata). In quest’ultimo caso si consiglia di richiedere sempre la ricevuta della lettura del messaggio. In tal caso le Casse Edili non si assumeranno la responsabilità per domande tardive e/o incomplete salvo la possibilità per l’impresa di dimostrare l’avvenuto invio nei termini.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
- Copia buste paga comprovanti l’avvenuto anticipo della CIG
- Copia autorizzazione Inps della CIG a favore del personale operaio
(Nel caso l’autorizzazione Inps contenga operai con contratto Part – Time allegare anche la copia della domanda di Cig presentata all’Inps)
IMPORTANTE:
La Cassa Edili NON prenderà in considerazione domande prive della prevista autorizzazione INPS.
Le domande presentate in assenza della citata documentazione verranno respinte.
Le aziende in possesso della autorizzazione on-line dovranno produrre il documento completo del dettaglio relativo al periodo, al numero dei dipendenti e delle ore autorizzate.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE
Come già accennato la prestazione verrà rimborsata all’azienda in quanto già anticipata al lavoratore in busta paga.
Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario utilizzando gli estremi già in possesso della Cassa Edili.
In assenza il pagamento avverrà a mezzo emissione di “Mandato di pagamento”.
ESEMPI DI CALCOLO:
Paga oraria Apprendista € 8,31
Ore del mese 168 + 8 (festività) = 176
Ore Assenza CIG = 32
Retribuzione figurativa:
8,31 + (8,31 x 16,075% = 1,34) = 9,65
9,65 x 176 = 1.698,40
Massimo rimborsabile A (Massimali 2011): 1.088,16 per retribuzioni fino a 1.961,80
Massimo rimborsabile B (Massimali 2011): 1.307,87 per retribuzioni maggiori di 1.961,80
La retribuzione figurativa è inferiore a 1.961,80 pertanto scegliere il massimale INPS di 1.088,16
Retribuzione figurativa 1.698,40 x 80% = 1.358,72
Massimale INPS rimborsabile = 1.088,16
L’importo massimo rimborsabile è inferiore alla retribuzione figurativa ridotta al 80% pertanto scegliere l’importo massimo rimborsabile di 1.088,16
Calcolo dell’integrazione lorda:
(1.088,16 : 176) x 32 = 197,76
Calcolo dell’integrazione netta:
197,76 – (197.76 x 5,84%) = 197,76 – 11,55 = 186,21
Scarica il documento - Domanda rimborso CIGO
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