INDENNITÀ E RIMBORSI MEDICINA DEL LAVORO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA NORMA
Saranno rimborsate alle aziende le spese relative ad interventi in
materia di medicina del lavoro sulla base dei seguenti criteri:
1° accertamenti rimborsabili
Il rimborso compete per tutte le aziende, indipendentemente dal tipo
di attività svolta, solo per le seguenti visite ed esami e sulla base
della periodicità indicata:
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Tipo di accertamento |
Periodicità |
| - visita medica |
annuale |
| - Rx Torace |
triennale |
- spirometria
(con eventuale test di diffusione alveolo-capillare) |
biennale |
| - audiometria |
secondo le valutazioni
D.L. 277/91 |
oltre agli accertamenti sopra indicati, previa dichiarazione della
azienda che il lavoratore è adibito alle seguenti mansioni:
- asfaltista;
- bitumatore;
- imbianchino;
- verniciatore;
sono rimborsabili anche questi accertamenti:
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Tipo di accertamento |
Periodicità |
| - esame urine; |
annuale |
| - creatinemia; |
annuale |
| - emocromo completo con piastrine; |
annuale |
| - GOT; |
annuale |
| - GPT; ; |
annuale |
| - gamma GT; |
annuale |
INOLTRE A PARTIRE DAL 01/10/2008, SARANNO RIMBORSATI I COSTI SOSTENUTI PER GLI ACCERTAMENTI PER ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA, COSI’ COME PREVISTO NEL PROVVEDIMENTO DEL 18/09/2008 N°236 PER IL PERSONALE SOGGETTO A MANSIONI A RISCHIO E SPECIFICAMENTE PER I CONDUCENTI PER VEICOLI STRADALI CON PATENTE C/D/E, ADDETTI ALLA GUIDA DI MACCHINE DI MOVIMENTO TERRA E MERCI, CARRELLISTI, PALISTI E GRUISTI.
Non sono invece soggetti a nessuna forma di rimborso:
- tutti gli accertamenti, visite ed esami, relativi all'assunzione
di lavoratori;
- gli accertamenti e/o le indagini ambientali;
- accertamenti diversi da quelli indicati o con periodicità minore
di quella segnata;
nè saranno rimborsate spese, anche se riferite agli accertamenti
previsti, relative a:
- I.V.A. su fatture per le prestazioni;
- bolli;
- spese di trasferta e/o di trasporto;
- sopralluoghi in azienda;
- compilazione di cartelle personali o delle relazioni periodiche
conclusive.
I rimborsi delle visite ed esami di medicina del lavoro prevede l’utilizzo delle tariffe definite dall’Ordine Provinciale dei Medici per tutte le domande di rimborso per visite ed esami effettuate entro l’anno solare 2006; per le domande di rimborso per visite ed esami effettuati successivamente al 1 Gennaio 2007 le tariffe medesime saranno maggiorate di anno in anno delle variazione previste dall’indice ISTAT dei prezzi al consumo (per l’anno edile 2007 la variazione è indicata nel 2%)
2° rimborsi per ore di lavoro perse per visite ed esami
Alle aziende sarà inoltre rimborsato, tenuto conto della periodicità
delle visite ed esami, l'importo corrispondente a quattro ore di
lavoro (le quattro ore sono il massimo rimborsabile per tutti gli
accertamenti previsti), comprensive dell'importo dell'accantonamento
lordo.
E' evidente che il rimborso fino ad un massimo di quattro ore compete
a quelle aziende che hanno regolarmente pagato le eventuali ore perse
per tali accertamenti.
Il rimborso compete solo se le ore perse per gli accertamenti sono
riferite all'orario contrattuale. Eventuali accordi per fare accertamenti
fuori dall'orario contrattuale con pagamenti forfettari di ore non
saranno rimborsati.
3° condizioni per il diritto delle aziende
Il diritto a richiedere il rimborso è riconosciuto alle aziende che
hanno almeno 12 mesi di versamenti alle Casse Edili modenesi nell'arco
del biennio precedente gli accertamenti.
4° condizioni per il diritto dei lavoratori
Il rimborso, sia degli accertamenti che delle ore, è previsto inoltre
solo per i lavoratori che hanno almeno 12 mesi di versamenti contributivi
nel settore, nell'arco del biennio precedente gli accertamenti stessi.
5° rimborsi e orari di lavoro
Con l'accordo è stata introdotta per la prima volta una normativa
che differenzia la prestazione commisurandola in un qualche modo
agli orari medi denunciati alle casse edili.
I rimborsi infatti, sia quelli relativi agli accertamenti, sia quelli
che riguardano le ore perse, saranno rapportati alla media pro capite
delle ore denunciate nell'anno precedente. Tale media, rilevata per
ogni singola azienda, sarà confrontata con il dato medio ponderato
del settore, e sulla base di tale confronto, il rimborso avrà le
seguenti dimensioni:
|
orario medio pro capite
denunciato dalla azienda alle casse edili |
livelli di rimborso |
inferiore al 70% della media
ponderata del settore |
nessun rimborso |
pari o superiore al 70% della media ponderata
del settore, ma inferiore alla media stessa |
rimborso pari all80% |
pari o superiore alla media ponderata
del settore |
rimborso al 100%. |
6° presentazione domande
Le domande devono essere presentate alle casse edili entro un mese (30gg) dalla data di emissione della fattura o dall'ultima visita/esami effettuata.
Dati da fornire alle casse edili
Le casse edili istituiranno una anagrafe dei lavoratori che si sottopongono
ad accertamenti relativi alla medicina del lavoro, pertanto vi preghiamo
di presentare le domande sul modulo che alleghiamo compilandolo in
tutte le sue parti in quanto contiene i dati che consideriamo necessari.
I dati potranno essere forniti, e la cosa sarebbe molto apprezzata,
anche su supporto informatico utilizzando alcuni dei programmi che
vanno per la maggiore su p. c.
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