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INDENNITÀ E RIMBORSI MEDICINA DEL LAVORO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA NORMA

Saranno rimborsate alle aziende le spese relative ad interventi in materia di medicina del lavoro sulla base dei seguenti criteri:

1° accertamenti rimborsabili
Il rimborso compete per tutte le aziende, indipendentemente dal tipo di attività svolta, solo per le seguenti visite ed esami e sulla base della periodicità indicata:

Tipo di accertamento
Periodicità
- visita medica annuale
- Rx Torace triennale
- spirometria
(con eventuale test di diffusione alveolo-capillare)
biennale
- audiometria secondo le valutazioni
D.L. 277/91


oltre agli accertamenti sopra indicati, previa dichiarazione della azienda che il lavoratore è adibito alle seguenti mansioni:

- asfaltista;
- bitumatore;
- imbianchino;
- verniciatore;

sono rimborsabili anche questi accertamenti:

Tipo di accertamento
Periodicità
- esame urine; annuale
- creatinemia; annuale
- emocromo completo con piastrine; annuale
- GOT; annuale
- GPT; ; annuale
- gamma GT; annuale


INOLTRE A PARTIRE DAL 01/10/2008, SARANNO RIMBORSATI I COSTI SOSTENUTI PER GLI ACCERTAMENTI PER ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA, COSI’ COME PREVISTO NEL PROVVEDIMENTO DEL 18/09/2008 N°236 PER IL PERSONALE SOGGETTO A MANSIONI A RISCHIO E SPECIFICAMENTE PER I CONDUCENTI PER VEICOLI STRADALI CON PATENTE C/D/E, ADDETTI ALLA GUIDA DI MACCHINE DI MOVIMENTO TERRA E MERCI, CARRELLISTI, PALISTI E GRUISTI.

Non sono invece soggetti a nessuna forma di rimborso:
- tutti gli accertamenti, visite ed esami, relativi all'assunzione di lavoratori;
- gli accertamenti e/o le indagini ambientali;
- accertamenti diversi da quelli indicati o con periodicità minore di quella segnata;

nè saranno rimborsate spese, anche se riferite agli accertamenti previsti, relative a:
- I.V.A. su fatture per le prestazioni;
- bolli;
- spese di trasferta e/o di trasporto;
- sopralluoghi in azienda;
- compilazione di cartelle personali o delle relazioni periodiche conclusive.

I rimborsi delle visite ed esami di medicina del lavoro prevede l’utilizzo delle tariffe definite dall’Ordine Provinciale dei Medici per tutte le domande di rimborso per visite ed esami effettuate entro l’anno solare 2006; per le domande di rimborso per visite ed esami effettuati successivamente al 1 Gennaio 2007 le tariffe medesime saranno maggiorate di anno in anno delle variazione previste dall’indice ISTAT dei prezzi al consumo (per l’anno edile 2007 la variazione è indicata nel 2%)

2° rimborsi per ore di lavoro perse per visite ed esami

Alle aziende sarà inoltre rimborsato, tenuto conto della periodicità delle visite ed esami, l'importo corrispondente a quattro ore di lavoro (le quattro ore sono il massimo rimborsabile per tutti gli accertamenti previsti), comprensive dell'importo dell'accantonamento lordo.

E' evidente che il rimborso fino ad un massimo di quattro ore compete a quelle aziende che hanno regolarmente pagato le eventuali ore perse per tali accertamenti.

Il rimborso compete solo se le ore perse per gli accertamenti sono riferite all'orario contrattuale. Eventuali accordi per fare accertamenti fuori dall'orario contrattuale con pagamenti forfettari di ore non saranno rimborsati.

3° condizioni per il diritto delle aziende

Il diritto a richiedere il rimborso è riconosciuto alle aziende che hanno almeno 12 mesi di versamenti alle Casse Edili modenesi nell'arco del biennio precedente gli accertamenti.

4° condizioni per il diritto dei lavoratori

Il rimborso, sia degli accertamenti che delle ore, è previsto inoltre solo per i lavoratori che hanno almeno 12 mesi di versamenti contributivi nel settore, nell'arco del biennio precedente gli accertamenti stessi.

5° rimborsi e orari di lavoro

Con l'accordo è stata introdotta per la prima volta una normativa che differenzia la prestazione commisurandola in un qualche modo agli orari medi denunciati alle casse edili.
I rimborsi infatti, sia quelli relativi agli accertamenti, sia quelli che riguardano le ore perse, saranno rapportati alla media pro capite delle ore denunciate nell'anno precedente. Tale media, rilevata per ogni singola azienda, sarà confrontata con il dato medio ponderato del settore, e sulla base di tale confronto, il rimborso avrà le seguenti dimensioni:

orario medio pro capite
denunciato dalla azienda alle casse edili
livelli di rimborso
inferiore al 70% della media
ponderata del settore
nessun rimborso
pari o superiore al 70% della media ponderata
del settore, ma inferiore alla media stessa
rimborso pari all’80%
pari o superiore alla media ponderata
del settore
rimborso al 100%.

6° presentazione domande

Le domande devono essere presentate alle casse edili entro un mese (30gg) dalla data di emissione della fattura o dall'ultima visita/esami effettuata.

Dati da fornire alle casse edili

Le casse edili istituiranno una anagrafe dei lavoratori che si sottopongono ad accertamenti relativi alla medicina del lavoro, pertanto vi preghiamo di presentare le domande sul modulo che alleghiamo compilandolo in tutte le sue parti in quanto contiene i dati che consideriamo necessari.
I dati potranno essere forniti, e la cosa sarebbe molto apprezzata, anche su supporto informatico utilizzando alcuni dei programmi che vanno per la maggiore su p. c.

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