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Prestazioni, servizi e consulenza alle aziende: ISCRIZIONE



  1. Istruzioni per la compilazione delle domande di iscrizione
  2. Documenti da allegare alla domanda di iscrizione. Informativa e richiesta di consenso per le imprese e gli operai
  3. Contributo R.L.S.


1 Istruzioni per la compilazione delle domande di iscrizione

  • Usare sempre la domanda di iscrizione e i moduli che alleghiamo come fac-simile;
  • Barrare sempre la casella della Cassa Edili alla quale l'Impresa intende iscriversi;
  • Comunicare sempre l'esatta intestazione della ditta (es.: se è un nome di fantasia usare sempre quello e non quello del titolare della ditta);
  • I dati richiesti nel modulo di domanda vanno sempre comunicati anche successivamente la presentazione della domanda stessa (mancando il n. Pos. INPS e INAIL non potremo rilasciare le prescritte dichiarazioni per usufruire degli sgravi fiscali);
  • Occorre sempre presentare la domanda di iscrizione prima di effettuare il versamento, alcuni consulenti sono soliti effettuare il primo versamento dell'accantonamento senza aver mai presentato alcuna iscrizione, ciò può indurci a creare due posizioni per la stessa ditta con disagi ben evidenti per entrambi;
  • Come inizio attività si chiede di indicare la data di assunzione dipendenti e non la data di effettivo inizio;
  • Per le imprese di altre province che aprono cantieri a Modena si richiede di indicare come inizio attività o assunzione dipendenti la data di effettiva apertura del cantiere;
  • In calce alla domanda va apposto sempre il timbro e la firma; - Vanno sempre presentati tutti i documenti da allegare alla domanda;
  • Comunicare ai lavoratori di inoltrarci i propri estremi bancari, utilizzando il modello allegato, per evitare rischi di furto, smarrimento e ritardi nei pagamenti.

2 Documenti da allegare alla domanda di iscrizione.
   Informativa e richiesta di consenso per le imprese e gli operai

3 Contributo R.L.S.

NORME PER IL VERSAMENTO ALLE CASSE EDILI DEL CONTRIBUTO PER LA MUTUALIZZAZIONE DEGLI ONERI PER IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA TERRITORIALE DI CUI AGLI ACCORDI DEL 31/7/2006 e 20/9/2006)

In merito alle nuove disposizioni relative al rappresentante della sicurezza, siglate il 20 settembre 2006, vi forniamo alcuni chiarimenti sulle modalità applicative del contributo Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale - RLST.
Come noto, le imprese che occupano fino a 15 dipendenti nelle quali non siano stati eletti o designati i Rappresentanti aziendali alla Sicurezza RLS, sono tenute a versare alla Cassa Edili, un contributo pari allo 0,20% del salario lordo, imponibile Cassa Edili per l'operatività dell'RLST.

Ai fini del calcolo occupazionale l'azienda dovrà fare riferimento al numero dei dipendenti in forza al 30 settembre di ogni anno.
Se a tale data l'azienda avrà in forza un numero di dipendenti non superiore a 15, è tenuta al versamento contributivo RLST, che decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo e fino al 31 dicembre, indipendentemente dal variare del numero di dipendenti stessi.(es. dipendenti in forza al 30/09/06 n. 14, dal 1/01/07 al 31/12/07 versamento contributo 0,20% RLST).

Nel calcolo del numero dei dipendenti sono compresi gli impiegati, mentre sono esclusi gli apprendisti.

L'obbligo contributivo cessa nella sola ipotesi in cui venga eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza aziendale RLS, e, in tal caso la decorrenza sarà dall'inizio del mese in cui l'azienda avrà comunicato alla Cassa Edili il nominativo del Rappresentante eletto.

In caso di dimissioni del RLS, se non viene rieletto o designato entro il mese successivo, l'azienda dovrà ripristinare il versamento contributivo da tale ultima data. (es. dimissioni il 15/03/06, non rieletto entro 30/04/06, versamento contributo dal 1/5/06).

Tutte le variazioni inerenti il rappresentante alla Sicurezza aziendale devono essere comunicate alla cassa edili. (Vedi Allegato RLS).

Nelle imprese con più di 15 dipendenti, nelle quali non sia stato eletto o designato il Rappresentante alla Sicurezza aziendale, il datore di lavoro potrà chiedere alle parti firmatarie del contratto provinciale di lavoro, un incontro aziendale al fine di valutare l'opportunità di aderire al sistema dei Rappresentanti Territoriali - RLST.


P.S. I nominativi e i recapiti degli RLST sono comunicati alle aziende tramite le rispettive organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

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