Homepage

Prestazioni, servizi e consulenza alle aziende: TRATTAMENTO DI INFORTUNIO, MALATTIA PROFESSIONALE, MALATTIA E MATERNITA'


  1. Norme comuni
  2. Malattia e infortunio non sul lavoro
  3. Infortunio sul lavoro e malattia professionale
  4. Maternità
  5. Rilevazione delle differenze

1. Norme comuni

All'operaio ammalato od infortunato entro i limiti della conservazione del posto, viene garantito il trattamento complessivo corrispondente alla retribuzione normale contrattuale al netto delle ritenute previ denziali e contrattuali, come di seguito previsto.
Lo stesso trattamento viene garantito alle lavoratrici madri. Per retribuzione normale contrattuale si intende; paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, superminimi individuali e collettivi, premio di produzione e comunque tutti gli elementi sui quali si calcola l'accantonamento, al netto delle ritenute previdenziali e contrattuali poste a carico dell'operaio.
La retribuzione da garantire all'operaio è pari a quella spettante per l'orario contrattuale in atto o per il minore orario previsto dal rapporto individuale di lavoro nel periodo dell'assenza, tenendo conto delle variazioni di retribuzione che si verificano durante il periodo stesso. Dall'orario di lavoro, come sopra definito, non vengono dedotte le ore di sospensione e di sciopero. Il suddetto trattamento spetta anche agli operai assunti con contratto di formazione e lavoro nei limiti dei periodi indennizzati dagli Istituti ed agli apprendisti, per i soli casi di malattia, T.B.C, e maternità, che prima dell'inizio dell'inabilità hanno maturato l'anzianità di iscrizione e contributiva richiesti dalle norme generali. In deroga alle norme generali, non è invece richiesto il requisito delle 150 ore lavorate dopo l'evento.

Per i periodi di malattia e infortunio l'impresa è tenuta a corrispondere ai suddetti lavoratori la percentuale di accantonamento per gratifica natalizia e riposi annui, determinata con i criteri e le modalità vigenti.


2. Malattia e infortunio non sul lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere agli operai ammalati un'indennità integrativa dell'indennità INPS fino alla concorrenza:
  • del 100% del salario netto contrattuale, dal 1° al 180° giorno;
  • il 50% del salario netto contrattuale, dal 181° giorno di assenza al compimento del dodicesimo mese di conservazione del posto, per i lavoratori con un'anzianità superiore ai 3 anni e mezzo;
  • il 50% del salario netto contrattuale dal 181° al 270° giorno di assenza ai lavoratori con un'anzianità inferiore ai 3 anni e mezzo;
L'indennità viene corrisposta mensilmente alle normali scadenze di paga e assoggettata ai contributi sociali.
Nella determinazione dell'indennità integrativa il datore di lavoro dovrà fare riferimento al comportamento dcll'INPS considerando l'evento morboso come nuova malattia, prosecuzione della precedente o ricaduta, secondo quanto previsto dal regolamento dell'Istituto.
Il datore di lavoro recupera l'importo lordo dell'indennità addebitandolo alla Cassa Edili mediante l'utilizzo del file per il calcolo automatico. Per il periodo successivo al 180° giorno, l'indennità integrativa compete soltanto se la prestazione economica a carico dell'INPS non raggiunge il 50% del salario netto contrattuale.
L'indennità non compete in caso di malattia di durata inferiore a 1 giorno e per le malattie di 1 solo giorno certificate dal medico il giorno successivo. L'indennità integrativa non compete in caso di sospensione della prestazione economica INPS o compete in misura ridotta proporzionalmente in caso di riduzione dell'indennità INPS, sempreché non venga accolto dall'Istituto l'eventuale ricorso del lavoratore.
All'operaio che si ammala mentre è in Cassa Integrazione Guadagni, limitatamente al periodo di CIG, l'indennità va determinata con riferimento al trattamento economico previsto per il personale in CIG. Qualora l'inabilità sia dovuta a infortunio non sul lavoro, con responsabilità totale o parziale di un terzo, l'operaio dovrà fornire all'impresa tutte le notizie utili per l'azione di risarcimento.
Nei casi di TBC, l'impresa eroga, con gli stessi criteri previsti per la malattia, un'integrazione fino al 100% del salario netto contrattuale, limitatamente al periodo durante il quale l'INPS corrisponde l'indennità economica giornaliera.

Leggi maggiori informazioni >>



3. Infortunio sul lavoro e malattia professionale

II datore di lavoro è tenuto a corrispondere agli operai e apprendisti assenti per infortunio sul lavoro o malattia professionale, indennizzati dall'INAIL, una indennità integrativa di quanto erogato dall'istituto, che garantisca al lavoratore il percepimcnto della normale retribuzione netta contrattuale.
Il trattamento economico di cui sopra, viene assoggettato alle assicurazioni sociali e viene corrisposto mensilmente alle normali scadenze di paga e per l'intero periodo di inabilita'. Il datore di lavoro deve, inoltre, anticipare l'importo dell'indennità a carico dell'INAIL, relativa allo stesso periodo di paga. Il datore di lavoro recupera l'indennità INAIL e l'integrazione addebitandole alla Cassa Edili, mediante l'utilizzo del file per il calcolo automatico.

I DATORI DI LAVORO SONO TENUTI A RICHIEDERE ALL'INAIL LA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART.70 DEL T.U. DPR N°1124 DEL 30.6. 1965, APPONENDO SUL MODULO DI DENUNCIA DELL'INFORTUNIO LA DICITURA PREVISTA DALL'ACCORDO SIGLATO TRA LE OO.SS. E IMPRENDITORIALI E LE SEDI TERRITORIALI INAIL, CHE PREVEDE ANCHE LA LOCALIZZAZIONE DELL'ASSEGNO, DA PARTE DELL'INAIL, PRESSO LA SEDE DELLE CASSE EDILI.

Il datore di lavoro, potrà, inoltre, richiedere l'importo dell'assegno per nucleo familiare eventualmente spettante ai lavoratori infortunati che ne hanno diritto, dal 91° giorno in poi direttamente alla Cassa Edili.

Leggi maggiori informazioni >>


4. Maternità

II datore di lavoro e tenuto a corrispondere, con le stesse modalità previste per l'indennità malattia, alle lavoratrici madri, durante il periodo di assenza obbligatoria, una indennità, che aggiunta all'indennità a carico dcll'INPS, assicuri alle lavoratrici il 100% della retribuzione contrattuale netta.
Il datore di lavoro recupera l'importo lordo dell'indennità addebitandola alla Cassa Edili, con le stesse modalità delle malattie.

Leggi maggiori informazioni >>


5. Rilevazione delle differenze

Periodicamente effettuiamo i controlli sui modelli e di malattia ed infortunio e controlli incrociati con gli importi trattenuti dalle denuncie di versamento dei contributi, provvedendo ad inoltrare lettera alle aziende, solo nel caso in cui venga riscontrata una differenza da parte delle Casse Edili. Nella lettera verrà indicato l'importo del credito o del debito della ditta, con spiegazione della procedura da seguire per il riconoscimento del credito e/o diciture da utilizzare su denunce per la sistemazione della situazione.

E'IMPORTATE SEGUIRE LE NOSTRE ISTRUZIONI, UTILIZZARE SEMPRE LE DICITURE DA NOI INDICATE E SISTEMARE LA SITUAZIONE SULLA PRIMA DENUNCIA MENSILE DA VERSARE.


Valid XHTML 1.0!

ricerche | chi siamo | dove siamo | prestazioni per lavoratori | servizi e consulenza alle aziende
d.u.r.c. | accantonamenti e contributi | APE | documenti & modulistica | scuole edili | news
Powered by EXPERTWEB s.r.l. - Modena