Prestazioni, servizi e consulenza alle aziende: TRATTAMENTO DI INFORTUNIO,
MALATTIA PROFESSIONALE, MALATTIA E MATERNITA'
- Norme comuni
- Malattia e infortunio non sul lavoro
- Infortunio sul lavoro e malattia professionale
- Maternità
- Rilevazione delle differenze
1. Norme comuni
All'operaio ammalato od infortunato entro i limiti della conservazione
del posto, viene garantito il trattamento complessivo corrispondente
alla retribuzione normale contrattuale al netto delle ritenute previ
denziali e contrattuali, come di seguito previsto.
Lo stesso trattamento viene garantito alle lavoratrici madri. Per
retribuzione normale contrattuale si intende; paga base, indennità
di contingenza, indennità territoriale di settore, superminimi
individuali e collettivi, premio di produzione e comunque tutti gli
elementi sui quali si calcola l'accantonamento, al netto delle ritenute
previdenziali e contrattuali poste a carico dell'operaio.
La retribuzione da garantire all'operaio è pari a quella spettante
per l'orario contrattuale in atto o per il minore orario previsto
dal rapporto individuale di lavoro nel periodo dell'assenza, tenendo
conto delle variazioni di retribuzione che si verificano durante il
periodo stesso. Dall'orario di lavoro, come sopra definito, non vengono
dedotte le ore di sospensione e di sciopero. Il suddetto trattamento
spetta anche agli operai assunti con contratto di formazione e lavoro
nei limiti dei periodi indennizzati dagli Istituti ed agli apprendisti,
per i soli casi di malattia, T.B.C, e maternità, che prima
dell'inizio dell'inabilità hanno maturato l'anzianità
di iscrizione e contributiva richiesti dalle norme generali. In deroga
alle norme generali, non è invece richiesto il requisito delle
150 ore lavorate dopo l'evento.
Per i periodi di malattia e infortunio l'impresa è tenuta
a corrispondere ai suddetti lavoratori la percentuale di accantonamento per gratifica natalizia
e riposi annui, determinata con i criteri e le modalità vigenti.
2. Malattia e infortunio non sul lavoro
Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere agli operai ammalati
un'indennità integrativa dell'indennità INPS fino alla concorrenza:
- del 100% del salario netto contrattuale, dal 1° al 180° giorno;
- il 50% del salario netto contrattuale, dal 181°
giorno di assenza al compimento del dodicesimo mese di conservazione
del posto, per i lavoratori con un'anzianità superiore
ai 3 anni e mezzo;
- il 50% del salario netto contrattuale dal 181° al 270°
giorno di assenza ai lavoratori con un'anzianità inferiore
ai 3 anni e mezzo;
L'indennità viene corrisposta mensilmente alle normali scadenze di
paga e assoggettata ai contributi sociali.
Nella determinazione dell'indennità integrativa il datore di lavoro
dovrà fare riferimento al comportamento dcll'INPS considerando l'evento
morboso come nuova malattia, prosecuzione della precedente o ricaduta,
secondo quanto previsto dal regolamento dell'Istituto.
Il datore di lavoro recupera l'importo lordo dell'indennità addebitandolo
alla Cassa Edili mediante l'utilizzo del file per
il calcolo automatico. Per il periodo successivo al 180°
giorno, l'indennità integrativa compete soltanto se la prestazione
economica a carico dell'INPS non raggiunge il 50% del salario netto
contrattuale.
L'indennità non compete in caso di malattia di durata inferiore a
1 giorno e per le malattie di 1 solo giorno certificate dal medico
il giorno successivo. L'indennità integrativa non compete in caso
di sospensione della prestazione economica INPS o compete in misura
ridotta proporzionalmente in caso di riduzione dell'indennità INPS,
sempreché non venga accolto dall'Istituto l'eventuale ricorso del
lavoratore.
All'operaio che si ammala mentre è in Cassa Integrazione Guadagni,
limitatamente al periodo di CIG, l'indennità va determinata con riferimento
al trattamento economico previsto per il personale in CIG. Qualora
l'inabilità sia dovuta a infortunio non sul lavoro, con responsabilità
totale o parziale di un terzo, l'operaio dovrà fornire all'impresa
tutte le notizie utili per l'azione di risarcimento.
Nei casi di TBC, l'impresa eroga, con gli stessi criteri previsti
per la malattia, un'integrazione fino al 100% del salario netto contrattuale,
limitatamente al periodo durante il quale l'INPS corrisponde l'indennità
economica giornaliera.
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3. Infortunio sul lavoro e malattia professionale
II datore di lavoro è tenuto a corrispondere agli operai e apprendisti
assenti per infortunio sul lavoro o malattia professionale, indennizzati
dall'INAIL, una indennità integrativa di quanto erogato dall'istituto,
che garantisca al lavoratore il percepimcnto della normale retribuzione
netta contrattuale.
Il trattamento economico di cui sopra, viene assoggettato alle assicurazioni
sociali e viene corrisposto mensilmente alle normali scadenze di
paga e per l'intero periodo di inabilita'. Il datore di lavoro deve,
inoltre, anticipare l'importo dell'indennità a carico dell'INAIL,
relativa allo stesso periodo di paga. Il datore di lavoro recupera
l'indennità
INAIL e l'integrazione addebitandole alla Cassa Edili, mediante l'utilizzo
del file per il calcolo
automatico.
I DATORI DI LAVORO SONO TENUTI A RICHIEDERE ALL'INAIL LA APPLICAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART.70 DEL T.U. DPR N°1124 DEL 30.6.
1965, APPONENDO SUL MODULO DI DENUNCIA DELL'INFORTUNIO LA DICITURA
PREVISTA DALL'ACCORDO SIGLATO TRA LE OO.SS. E IMPRENDITORIALI E LE
SEDI TERRITORIALI INAIL, CHE PREVEDE ANCHE LA LOCALIZZAZIONE DELL'ASSEGNO,
DA PARTE DELL'INAIL, PRESSO LA SEDE DELLE CASSE EDILI.
Il datore di lavoro, potrà, inoltre, richiedere l'importo dell'assegno
per nucleo familiare eventualmente spettante ai lavoratori infortunati
che ne hanno diritto, dal 91° giorno in poi direttamente alla Cassa
Edili.
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4. Maternità
II datore di lavoro e tenuto a corrispondere, con le stesse modalità
previste per l'indennità malattia, alle lavoratrici madri, durante
il periodo di assenza obbligatoria, una indennità, che aggiunta all'indennità
a carico dcll'INPS, assicuri alle lavoratrici il 100% della retribuzione
contrattuale netta.
Il datore di lavoro recupera l'importo lordo dell'indennità addebitandola
alla Cassa Edili, con le stesse modalità delle malattie.
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5. Rilevazione delle differenze
Periodicamente effettuiamo i controlli sui modelli e di malattia
ed infortunio e controlli incrociati con gli importi trattenuti dalle
denuncie di versamento dei contributi, provvedendo ad inoltrare lettera
alle aziende, solo nel caso in cui venga riscontrata una differenza
da parte delle Casse Edili. Nella lettera verrà indicato l'importo
del credito o del debito della ditta, con spiegazione della procedura
da seguire per il riconoscimento del credito e/o diciture da utilizzare
su denunce per la sistemazione della situazione.
E'IMPORTATE SEGUIRE LE NOSTRE ISTRUZIONI, UTILIZZARE SEMPRE LE DICITURE
DA NOI INDICATE E SISTEMARE LA SITUAZIONE SULLA PRIMA DENUNCIA MENSILE
DA VERSARE.
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