mini guida di Sanedil con importi rimborsabili prestazioni 2026
mini guida di Sanedil con importi rimborsabili prestazioni 2025
mini guida di Sanedil con importi rimborsabili prestazioni 01/10/2022 - 30/09/2023
Per le prestazioni/rimborsi (tranne quelle relative ad infortuni) richiesti nel periodo 01/10/2023 - 31/12/2024 i massimali 2023 sono stati maggiorati del 25%.
In riferimento all'Accordo del 19 Novembre 2019, sottoscritto dalle Parti Sociali ed a seguito del rinnovo del C.C.N.L. del 18 Luglio 2018, si comunica che, per le prestazioni sanitarie è attivo dal 1 Ottobre 2020 il Fondo Sanitario Sanedil. Si invita a prendere visione del regolamento, delle prestazioni, delle modalità di erogazione delle stesse e delle strutture convenzionate, accedendo ai seguenti links dal sito di Sanedil:
Consulta le strutture convenzionate
Consulta i piani sanitari 2026
Consulta piano sanitario per pacchetti prevenzione
Consulta piano sanitario previsto per Covid 19
Consulta le istruzioni operative
COME PRESENTARE LA RICHIESTA:
Tramite
un facilitatore (operatore sindacale)
oppure
e-mail ad assistenze@cassedilimodena.it
oppure
dall’area riservata del sito https://www.fondosanedil.it/ (IMPORTANTE: prima di effettuare la registrazione è necessario verificare con un operatore delle Casse Edili, la propria Cassa Edile d’iscrizione: Cassa Edile della Provincia di Modena -MO00- o Cassa Edile ed Affini di Modena -MO03-).
Per attivare l'iter per la prenotazione di visite, occorre inviare la richiesta almeno 5 giorni lavorativi prima dalla data dell'appuntamento.
DOCUMENTI DA PRESENTARE:
NOTE E DOCUMENTI RICHIESTI PER CURE ODONTOIATRICHE/ORTODONZIA
NOTE E DOCUMENTI RICHIESTI PER LENTI/MONTATURA OCCHIALI DAL 01/01/2025
NOTE E DOCUMENTI PER RICHIESTA RIMBORSO TICKET
NOTE E DOCUMENTI RICHIESTI PER RIMBORSO FISIOTERAPIA
NOTE E DOCUMENTI DA PRESENTARE PER VISITE SPECIALISTICHE
MODULI:
- MODULO DI RICHIESTA, DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO IN TUTTI I PUNTI IN CUI E’ INDICATO, MODULO PER ISCRITTO e FAMILIARE MINORENNE FISCALMENTE A CARICO O MODULO DI RICHIESTA PER FAMILIARE MAGGIORENNE
CON L’INDICAZIONE DI DATA/ORA APPUNTAMENTO GIA’ FISSATO PRESSO UNA STRUTTURA SANITARIA
CONVENZIONATA
(L’APPUNTAMENTO NON E’ RICHIESTO PER ITER PER CURE ODONTOIATRICHE E PER LE RICHIESTE DI RIMBORSO)
- DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
- PRESCIZIONE MEDICA con la specifica della patologia (certa o presunta). NON RICHIESTA PER PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE O PACCHETTO BASE DONNA/UOMO E ALTRI PACCHETTI PREVENZIONE
- CERTIFICAZIONE DEL NUCLEO, DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEI FAMILIARI MAGGIORENNI E COPIA DEL TESSERINO DEL CODICE FISCALE (ANCHE PER MINORENNI). Documento da presentare anche se la domanda è per il lavoratore iscritto, per aver diritto a massimali superiori.
- SOLO PER GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI: COPIA DELLA CARTELLA CLINICA IN FORMATO ELETTRONICO
- SOLO PER RICHIESTE DI RIMBORSO (ENTRO 2 ANNI DALLA DATA DEL TICKET): PROMEMORIA APPUNTAMENTO E PAGAMENTO EFFETTUATO (NON E’ POSSIBILE RICHIEDERE RIMBORSI PER:
PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE GIA' EFFETTUATE (TRANNE CHE PER IMPLANTOLOGIA DOPO IL 2/5/2022 o
ALTRE PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE dal 1/10/2022) - VEDI PARAGRAFO CURE ODONTOIATRICHE
VISITE EFFETTUATE IN STRUTTURE PRIVATE CONVENZIONATE SENZA AVER ATTIVATO L’ITER O STRUTTURE PRIVATE NON
CONVENZIONATE (SALVO CHE LA PROVINCIA SIA SPROVVISTA DI STRUTTURE CONVENZIONATE)).
Ciò che viene rimborsato non può essere detratto fiscalmente. Le franchigie non rimborsate si possono detrarre.
7. SOLO PER LENTI:
ATTESTAZIONE DEL MEDICO OCULISTA/OTTICO DEL VISUS (PER FATTURE FINO AL 31/12/24 E' NECESSARIO ATTESTARE IL CAMBIO VISUS O PRIMA PRESCRIZIONE LENTI)
CON RILASCIO NON PRECEDENTE AD 1 ANNO.
INOLTRE: E’ NECESSARIO CHE LO SCONTRINO FISCALE O FATTURA SIA INTESTATO ALLA PERSONA PER CUI SONO
EFFETTUATI GLI OCCHIALI/LENTI A CONTATTO (PER FATTURE FINO AL 31/12/24 DEVE ESSERE SCORPORATO L'IMPORTO TRA COSTO
MONTATURA, LENTI ED EVENTUALI ALTRI COSTI)
8. SOLO PER RIMBORSO LENTI DAL 1/1/25 E MONTATURA PER OCCHIALI E AUSILI/PRESIDI SANITARI (SEDIE A
ROTELLE/PLANTARI/STAMPELLE…) o PER RIMBORSO VISITE SPECIALISTICHE per fatture fino al 31/12/24 (POSSIBILE SOLO NEL CASO IN CUI NON SI
SIA RICHIESTA NESSUNA PRESTAZIONE dal 20/21 E SE E' STATO EFFETTUATO ALMENO UN VERSAMENTO PER OGNI ANNO EDILE PRECEDENTE 20/21 - 21/22 - 22/23):
9. PER FISIOTERAPIA contattare le Casse Edili
10.SOLO PER INFORTUNI: Modulo di domanda per infortunio. I sinistri per infortunio devono essere denunciati alla Compagnia assicurativa entro 24 mesi dal loro accadimento.
11. SOLO PER CURE ODONTOIATRICHE: diario clinico
12. MODULO RILEVAZIONE DATI PER SPECIALISTA CHE HA EFFETTUATO LA FISIOTERAPIA
13. MODULO RILEVAZIONE DATI PER SPECIALISTA CHE HA RILEVATO IL VISUS
Le domande presentate incomplete o con modulo di richiesta non firmato, non saranno evase e dovrà essere riprestata successivamente tutta la documentazione completa.
Per eventuali chiarimenti su modulistica da presentare o prestazioni previste dal piano, vi invitiamo a contattare i nostri uffici, prima di provvedere alla presentazione della documentazione ai num. 0599122212 -0599122207.
ALCUNI CHIARIMENTI:
PER ESAMI DEL SANGUE: è possibile effettuare quelli previsti con il pacchetto base donna/uomo oppure richiedere il rimborso di esami effettuati tramite il servizio sanitario nazionale. Non è possibile richiedere il rimborso se effettuati presso strutture private o strutture convenzionate Unisalute.
NOVITA' DAL 1/1/2025
Le novità per l’annualità assicurativa 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025 che diverrà, in luogo dell’anno Cassa Edile, il periodo a cui faranno riferimento i massimali annuali previsti dalle tre gestioni utilizzate dal Fondo Sanedil (UniSalute, Unipol e Autogestione), riguarderanno:
Gestione UniSalute
- Area odontoiatria
Vengono introdotti nuovi massimali relativi all’implantologia come da tabella sottostante.
| Massimali 2025 In Rete |
Massimali 2025 Fuori Rete |
| Tre o più impianti €2.000 |
Tre o più impianti €1.715 |
| Due impianti €1.250 |
Due impianti €1.000 |
| Un impianto €650 |
Un impianto €520 |
- Lenti
La garanzia viene eliminata dal piano sanitario UniSalute, fermo restando che la stessa sarà riconosciuta dalla Compagnia assicurativa con le stesse modalità e condizioni economiche previste per le richieste di rimborso aventi data fattura/ricevuta di spesa fino al 31 dicembre 2024.
Gestione Autoassicurazione
- Lenti correttive e montatura
La garanzia montatura, riconosciuta sin dall’origine in autoassicurazione, viene implementata anche con la parte relativa alle lenti correttive e avrà un massimale annuo unico, condiviso con il nucleo familiare fiscalmente a carico pari a €250,00, senza applicazione di alcuna franchigia.
Nell’ottica di facilitare l’accesso al rimborso delle lenti, la nuova garanzia potrà essere riconosciuta producendo la certificazione del medico oculista o dell’ottico optometrista, attestante la correzione/deficit visivo rilevato, senza la specifica dicitura variazione/modifica del visus.
- Ausili e presidi sanitari
L’accesso alla garanzia viene agevolato con l’eliminazione dei sotto massimali e dalla introduzione, come unico parametro economico, di un massimale annuo pari a €315,00, condiviso con il nucleo familiare fiscalmente a carico, che potrà essere raggiunto anche sommando più richieste di rimborso per una medesima voce.
Di seguito le voci come da nuova guida alla garanzia:
- Busti ortopedici/corsetti ortopedici
- Calzature ortopediche e plantari ortopedici
- Contenitore addominale
- Sedia a rotelle
- Stampelle, bastoni, tripodi, quadripodi e diversi deambulatori
- Tutori
- Ortesi
- Visite specialistiche
La garanzia viene eliminata dalla gestione in modalità autoassicurata, fermo restando la possibilità per gli iscritti di utilizzarla per richiedere il rimborso di visite specialistiche con data fattura/ricevuta di spesa fino al 31 dicembre 2024 e nel rispetto delle condizioni previste dalla Guida alla prestazione.
I massimali previsti dal Piano Sanitario UniSalute e dalle Guide in Autogestione, per l'anno assicurativo 2025, salvo le novità sopra richiamate, torneranno a essere quelli in uso nell’anno assicurativo 2022/2023, cessando gli effetti dell’incremento del 25% previsti per il periodo assicurativo 1° ottobre 2023 – 31 dicembre 2024.
E-mail/SMS ricevuti da Unisalute
Vi invitiamo a prestare attenzione a seguire le indicazioni che verranno successivamente inviate tramite e-mail o sms da Unisalute.
IMPORTANTE: nel messaggio di verifica e-mail/sms viene riportato “se hai ricevuto questa comunicazione per errore e non sei il destinatario di questa e-mail….clicca qui” NON CLICCARE perché così facendo viene bloccata tutta la procedura
PACCHETTO BASE o PLUS:
Dal 1/10/22 la copertura è per tutti con piano PLUS.
Per prestazioni effettuate fino al 30/9/22, la copertura è con:
piano Plus per impiegati con 24 mesi di versamenti a Sanedil oppure operai che hanno ricevuto il pagamento dell’anzianità professionale edile relativo all’anno edile precedente.
piano Base per i lavoratori iscritti alle Casse Edili di Modena senza i requisiti precedenti.
La copertura rimane attiva in caso di disoccupazione per: 60 giorni per piano base o per 90 giorni con piano plus.
La copertura è stata estesa anche ai familiari fiscalmente a carico dal 1/5/22 (tranne Monitor salute e UnipolSai -garanzia in caso di infortuni- prevista per il solo lavoratore).
LAVORATORI CHE HANNO CESSATO IL RAPPORTO DI LAVORO:
In caso di disoccupazione, si ha diritto alle prestazioni per i successivi tre mesi decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (l’estensione è esclusa se si ha raggiunto la pensione o in caso di nuova assunzione con altro datore di lavoro che applica un CCNL diverso da quello edile ). Il periodo di tre mesi è conteggiato dalla cessazione del rapporto di lavoro su base mensile e non per singole giornate, ossia fino alla fine del terzo mese dalla data di interruzione del rapporto di lavoro.
REGOLAMENTO E CIRCOLARI - SANEDIL
Modifica art. 11 - versamenti da Mut 10/2024
Regime Contributivo e Fiscale del contributo versato al Fondo Sanitario SANEDIL
Si comunica che in data 23/10/2021 il Fondo Sanedil ha ottenuto la certificazione dell'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi del Ministero della Salute riferita all'anno 2021.
Per effetto di quanto sopra le quote contributive versate al Fondo dal datore di lavoro per l'anno 2021 non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 comma 2 del T.U.I.R.
A tal fine, entro il cedolino del mese di Dicembre 2021, si dovrà provvedere al recupero delle ritenute applicate su detti contributi versati al Fondo Sanedil nell'anno 2021.